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TERMINI PER L’ADOZIONE "Allo scopo di vigilare sull’applicazione obbligatoria del decreto sulla sicurezza, l’Autorità Garante della Privacy ha delegato la Guardia di Finanza ad attuare un programma di ispezioni su tutto il territorio nazionale, riguardante sia la P.A., sia le imprese."
- Il Codice, come previsto dalla legge n. 675/1996 e come dovrà avvenire periodicamente in base all’evoluzione tecnologica (art. 36 del Codice), ha aggiornato l’elenco delle "misure minime" le cui modalità di applicazione, sulla base di alcune prescrizioni di ordine generale (artt. 33-35 del Codice). Analogamente a quanto avveniva in passato, le misure minime sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, oppure riguardi dati sensibili o giudiziari. Per alcune di esse sono previste scadenze periodiche, ma le “misure minime” che erano già obbligatorie in passato devono essere adottate ancora oggi senza attendere il decorso di termini transitori. - Il termine transitorio che permetteva di adottare le misure entro il 31 dicembre 2004 è stato prorogato al 31/12/2005 per quando riguarda le nuove misure (art. 180, comma 1, d.lg. n. 196/2003; per la precedente disciplina, v. gli artt. 15, comma 2 e 41 l. n. 675/1996, il d.P.R. n. 318/1999 e la l. n. 325/2000). É previsto un periodo più ampio per l’adeguamento (fino al 31 marzo 2006) solo se, in un caso del tutto particolare, ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica. Si tratta dell’ipotesi specifica (che riguarda solo i trattamenti effettuati con strumenti elettronici) in cui il titolare del trattamento, alla data del 1° gennaio scorso, disponeva di strumenti elettronici che, per le predette obiettive ragioni esclusivamente tecniche, documentate in un atto a data certa da redigere al più tardi entro il 31/12/2005 (ex 30 dicembre 2004), non consentono di applicare immediatamente, in tutto o in parte, le nuove misure minime. Sempre in questo circoscritto caso, nel quale si è obbligati a prevenire comunque un incremento dei rischi (art. 180, comma 3, del Codice), occorre conservare il documento a data certa il quale non va trasmesso al Garante, che può però richiederne l’esibizione in sede di accertamento anche ispettivo (artt. 157 ss. del Codice). Per quanto riguarda le modalità per far risultare una "data certa" si dovrà applicare la disciplina civilistica in materia di prova documentale (v. in particolare, gli artt. 2702-2704 del codice civile) e si potranno tenere presenti i suggerimenti formulati dal Garante in un parere del 2000 qui allegato, e redatto a proposito di un analogo documento previsto in tema di sicurezza (art. 1 l. n. 325/2000). In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento a data certa, non va pertanto effettuata alcuna comunicazione al Garante; dalla circostanza che l’Autorità abbia ricevuto eventuali note in proposito, spesso peraltro succinte, il titolare del trattamento non potrà inoltre desumere, anche in caso di mancato riscontro, alcun assenso o autorizzazione del Garante a proseguire il trattamento dei dati con le modalità dichiarate.
Vedi anche: Documento Programmatico sulla Sicurezza: In Breve
Vedi anche: Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio |